L'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha per oggetto l’autorizzazione degli impianti nonché la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da specifiche attività individuate dal Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152 e l’autorizzazione dei relativi impianti.
L'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per le attività industriali riguarda gli impianti che svolgono le seguenti attività:
- attività energetiche
- produzione e trasformazione dei metalli
- industria dei prodotti minerali
- industria chimica
- gestione dei rifiuti
- altre specifiche lavorazioni.
L’AIA sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali elencate nel Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, all. IX:
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I, Parte V del Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152)
- autorizzazione allo scarico (Parte III, Titolo IV, Capo II del Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152)
- autorizzazione unica smaltimento e recupero rifiuti (Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 208 e art. 210)
- autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (Decreto legislativo 22/05/1999, n. 209)
- autorizzazione all’utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione (Decreto legislativo 27/01/1992, n. 99).
Approfondimenti
Le autorizzazioni integrate ambientali sono basate sul concetto dell'utilizzo delle migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques), tenendo conto delle condizioni locali, ambientali e territoriali in cui l’impianto opera. Devono quindi contenere una serie di misure per evitare o ridurre le loro emissioni in tutte le matrici ambientali, aria, acqua e suolo, comprese le misure relative alla gestione dei rifiuti, con lo scopo di ottenere un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso.
L'AIA è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte II del Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152 e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le BAT conclusions. Le BAT conclusions sono adottate, insieme al BREF di appartenenza (BAT Reference Report, cioè le linee guida sulle migliori tecniche disponibili in campo di BAT), tramite decisione della Comunità Europea e pubblicate in Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea. Si tratta di documenti vincolanti per le imprese cui si rivolgono.
La Circolare ministeriale 17/06/2015, n. 12422 definisce ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo 04/03/2014, n. 46.
L’AIA non ha una scadenza ma la stessa deve essere riesaminata almeno ogni dieci anni o quando sono pubblicate modifiche delle BAT che interessino l’azienda.
Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.
Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:
- a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore
- le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni
- a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche
- sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono
- una verifica di cui Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 29-sexies, com. 4-bis, let. b ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili".
In conformità alla Deliberazione della Giunta regionale 20/06/2008 n. 8/7492, della Deliberazione della Giunta regionale 30/12/2008 n. 8/8831 nonché alle "Modalità per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali" di cui alla Deliberazione della Giunta provinciale 26/02/2009, n. 22, è necessario in via preventiva:
- accertare se il progetto da proporre è oggetto di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) o di valutazione di impatto ambientale (VIA), in entrambi i casi deve essere presentata la relativa richiesta agli enti competenti. Per l'autorizzazione di progetti sottoposti a VIA, l'AIA deve essere ricompresa nel provvedimento autorizzatorio unico previsto dal Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 27-bis
- accertare la vicinanza dell'impianto proposto ai siti Rete Natura 2000, ai fini della valutazione di incidenza (il soggetto dovrà verificare con l'ente competente, la necessità, di predisporre lo studio di incidenza così come previsto dalla Direttiva comunitaria 21/05/1992, n. 92/43/CEE, nonché dal Decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357)
- verificare se trattasi di modifica sostanziale o non sostanziale
- successivamente andrà compilata la domanda o comunicazione secondo le indicazioni della modulistica predisposta e fornita tutta la documentazione ivi richiesta.