Relazione tecnica

Allegato

La relazione tecnica deve contenere in modo descrittivo e completo un aggiornamento delle informazioni di cui al Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 29-ter, com.1 e com. 3:

  • l'impianto, il tipo e la portata delle sue attività
  • le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o prodotte dall'impianto
  • le fonti di emissione dell'impianto
  • lo stato del sito di ubicazione dell'impianto
  • il tipo e l'entità delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale, nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente
  • la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle
  • le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto
  • le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiede l’intervento dell’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e agenzia per la protezione dell’ambiente (ARPA) e per i servizi tecnici
  • le eventuali principali alternative prese in esame dal gestore, in forma sommaria
  • le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui al Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 6, com. 16:
    • applicazione delle MTD
    • misure di sicurezza per evitare il verificarsi di fenomeni d’inquinamento significativi
    • misure per la riduzione della produzione dei rifiuti ed il relativo impatto sull’ambiente - utilizzo efficace ed efficiente dell’energia
    • misure di prevenzione degli incidenti e per la limitazione delle relative conseguenze
  • le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attività industriali, o secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del Regolamento comunitario 19/03/2001, n. 761/2001, nonché altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, qualora rispettino uno o più dei requisiti di cui all'articolo 29-ter, comma 1

La relazione tecnica deve altresì contenere:

  • valutazione delle performance ambientali relative agli esiti degli autocontrolli effettuati e implementati sull’applicativo AIDA
  • indicazioni sulle condizioni di funzionamento dell’impianto nelle fasi di avvio e arresto, nonché le procedure adottate per la conduzione degli impianti in dette fasi e in caso di malfunzionamento, come previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale 30/12/2008, n. 8/8831, all. b
  • informazioni in merito ai BREF presi a riferimento e delle BAT generali e di comparto applicate esplicitandone le modalità di attuazione e le prestazioni raggiunte, evidenziando le eventuali criticità di applicazione e il relativo percorso di miglioramento effettuato o proposto. A tal proposito si precisa che il BREF sull’efficienza energetica (Energy efficiency) è stato approvato nel febbraio 2009 pertanto il gestore dovrà tenerne conto nella domanda di riesame. Infatti l’utilizzo efficace ed efficiente dell’energia rappresenta uno dei principi generali su cui si basa la normativa IPPC
  • eventuale proposta di modifica o revisione del piano di monitoraggio riportato nell’AIA vigente sulla base degli esiti dei controlli e della relazione sullo stato di applicazione delle BAT
  • relazione sullo stato di fatto relativo agli adempimenti impiantistici attuati e non in riferimento a quanto prescritto dall’AIA vigente, nonché eventuale cronoprogramma degli interventi mancanti già autorizzato o da autorizzare.

Nel caso di impianti che svolgono attività di gestione rifiuti di cui all'Allegato VIII, Punto 5 del Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152 o, nel caso di impianti soggetti ad autorizzazione e/o modifiche ai sensi del Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, parte IV. come disposto dall'articolo 6, comma 14 alla parte II del medesimo decreto, la relazione tecnica debitamente datata, timbrata e firmata da tecnico abilitato, deve essere integrata con i contenuti previsti dalla Deliberazione della Giunta regionale 06/08/2002, n. 10161, in particolare:

  • dichiarazione sostitutiva ex allegato b
  • acque destinate al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse nel raggio di 200 metri dall'impianto (in originale o copia conforme)
  • elaborati grafici di carattere specifico (a seconda della tipologia dell'impianto).