Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.
L'accesso documentale fa riferimento all'articolo 22 e seguenti della Legge 07/08/1990, n. 241, e riguarda la possibilità di accedere ad atti amministrativi per chi abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per cui si esercita il diritto di accesso.
Questa dunque è l'unica forma di accesso in cui viene richiesta una motivazione, perché il richiedente deve dimostrare che gli atti oggetto della domanda di ostensione hanno spiegato o sono idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei propri confronti.
Gli interessati possono essere tutti i soggetti privati, sia singoli che associati, comitati portatori di interessi pubblici o diffusi che hanno un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. Per ottenere l'accesso agli atti è quindi necessario dimostrare che sussiste un vero e proprio collegamento tra il cittadino e il documento che la Provincia di Mantova detiene.
Tutela prevista in caso di silenzio o diniego dell'accesso agli atti
Ai sensi della Legge 07/08/1990, n. 241, art. 25, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta di accesso agli atti, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale (TAR) ovvero chiedere, nello stesso termine al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.
La visione degli atti e dei documenti è gratuita.
Il rilascio di copia semplice o copia autenticata è subordinata al pagamento del costo di riproduzione pari a 0,05 € a copia (Legge 07/08/1990, n. 241, art. 25, Regolamento provinciale 02/01/1999, art. 27 e Deliberazione di Giunta provinciale n. 375 del 2000).
La copia autenticata è sempre soggetta all'imposta di bollo, tranne i casi di esenzione previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642, tab. b. che saranno dichiarati e valutati in fase di autenticazione.
Se si chiede una estrazione di copia conforme all'originale, occorre anche effettuare il versamento per l’imposta di bollo da 16,00 €.