Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte III del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati deve presentare domanda per accertare la compatibilità paesaggistica se sono stati realizzati lavori (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 167 e 181):
- in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non hanno causato la creazione di superfici utili o volumi oppure un aumento di quelli legittimamente realizzati
- che hanno previsto l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica
- comunque configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 3).
Se la compatibilità paesaggistica è accertata, il trasgressore deve pagare una sanzione pari alla somma del maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito grazie alla trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato dopo una perizia di stima.
Se la compatibilità paesaggistica non è accertata, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese.
Ai sensi della Legge regionale 11/03/2005, n. 12, art. 80, sono attribuite alla Provincia le funzioni amministrative in materia di:
- attività estrattiva di cava
- recupero e smaltimento rifiuti
- strade di interesse provinciale
- interventi da realizzarsi nelle aree di demanio lacuale
- linee elettriche a tensione superiore a quindicimila e fino a 150 volt
- opere relative alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili di cui alla Legge regionale 12/12/2003, n. 26, art. 28, com. 1, let. e-bis
- opere relative alla derivazione di acque superficiali e sotterranee di cui alla Legge regionale 12/12/2003, n. 26, art. 43
- opere idrauliche realizzate dalla Provincia
- interventi di trasformazione del bosco
- opere di competenza dei Comuni “non idonei”.